mercoledì 25 agosto 2010

Prime modifiche ai Regolamenti Regionali sulla Caccia

Con la Delibera della Giunta Regionale n. 770 dello scorso 4 agosto 2010, sono state varate alcune importanti modifiche al Testo Unico dei Regolamenti regionali sulla caccia (DPGR 13/R 2004), riguardanti l’accesso agli ATC e la gestione degli Ungulati. Tali modifiche diventeranno effettive il quindicesimo giorno successivo alla Pubblicazione sul BURT del relativo Decreto da parte del Presidente della Giunta Regionale.
Presentati dall’Assessore provinciale alla Difesa Fauna, Giacomo Sanavio, i punti più significativi del nuovo atto regionale, sottolineando che la Provincia di Pisa è stata la prima in Toscana a disporre dal 2008 di Piani straordinari relativi alla gestione dei problemi causati dagli Ungulati, oggi recepiti nella legge.

Accesso agli ATC e mobilità.

1) Il cacciatore avrà la possibilità di iscriversi ad altri ATC, oltre quello di residenza venatoria, senza limiti di numero. Le iscrizioni saranno accolte previa valutazione della disponibilità di accettazione da parte di ciascun ATC, secondo apposite graduatorie. Per la stagione 2010-2011 la graduatoria sarà basata sulla data di presentazione delle domande. Anche per gli ATC saturi, sarà comunque ammessa la possibilità di “ospitare” cacciatori per la caccia di selezione e quella del cinghiale in battuta.
2) La caccia da appostamento alla migratoria e quella al cinghiale in battuta in tutti gli ATC della Toscana, dal 1° di ottobre sino al 31 gennaio, potranno essere esercitate per venti giornate complessive senza teleprenotazione, ma solo segnando la giornata nell’apposito spazio del tesserino venatorio, dai cacciatori che siano iscritti a non più di due ATC.
3) Rimane l’obbligo della pre-apertura solo nell’ATC di residenza venatoria.
4) Per la caccia vagante alla selvaggina stanziale e migratoria il cacciatore che non sia iscritto all’ATC, deve acquistare un “pacchetto” di 5 giornate al costo di euro 26,00. Tale pacchetto può essere utilizzato solo attraverso il sistema di teleprenotazione e dal 1° di ottobre. I proventi sono gestiti dall’ATC. Le giornate utilizzate vanno segnate sul tesserino regionale.
5) I cacciatori con opzione B, da appostamento fisso, possono esercitare la caccia in altri ATC oltre quello di residenza dal primo giorno utile di caccia. Possono altresì utilizzare per 10 giornate/annata venatoria, la caccia da appostamento temporaneo, segnando il tesserino negli appositi spazi, a partire dal 1° ottobre, senza utilizzare la teleprenotazione.
6) I cacciatori di altre regioni debbono chiedere il codice di teleprenotazione attraverso apposito sito web regionale. Debbono successivamente aggiornare su tale sito i propri dati personali. Il codice rimarrà valido anche per le annate successive.

Gestione degli Ungulati.

1) La gestione faunistico venatoria degli Ungulati persegue gli obiettivi indicati nel PFV provinciale ed è finalizzata al mantenimento di densità, anche interspecifiche, sostenibili, ai sensi dell’art. 28bis della L.R. 3/94. Tale “densità sostenibile” è fissata a livello “locale” ed è definita come quella massima raggiungibile “tenuto conto degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole ed ai boschi”.
2) Le province adottano forme di gestione non conservative e di prevenzione dei danni, riguardo agli Ungulati nelle aree non vocate. Le province adottano programmi di prelievo, da attuare in ogni periodo dell’anno, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano annuale di gestione degli Ungulati di cui all’art. 28bis della L.R. 3/94, sentite le ass. agricole e venatorie. Nel caso di Cervidi e Bovidi, va data la priorità di abbattimento agli opzionisti di cui art. 28 L.R. 3/94, lett. D.
3) La gestione degli Ungulati nelle AFV e AAV è finalizzata al mantenimento delle densità sostenibili ed alla realizzazione del Piano di gestione di cui all’art. 28bis L.R. 3/94. Nelle AFV i prelievi sono attuabili su piani di prelievo approvati entro il 15 luglio. Nelle AAV la provincia può autorizzare piani di gestione analoghi da realizzarsi in periodo di apertura della caccia sulla specie.
4) La provincia indica i metodi, controlla e coordina le azioni di censimento tra istituti privati ed ATC confinanti. I Cervidi e Bovidi abbattuti in AFV e AAV debbono essere muniti di contrassegno dopo l’abbattimento. I Cervidi e Bovidi possono essere abbattuti anche da non abilitati, se accompagnati da abilitato. Per il cinghiale, la caccia può essere autorizzata sia in forma singola che in battuta, ed essere eseguita anche senza l’abilitazione di cui all’art. 87, comma 1 lett. b) del DPGR 13/R/2004.
5) In tutto il territorio, nel caso le densità sostenibili non siano mantenute attraverso la adozione della gestione venatoria ordinaria, ed in presenza di “conseguente aumento dei danni”, le province adottano Piani straordinari, ai sensi art. 28bis L.R. 3/94, e specifici strumenti di controllo ai sensi art. 37 della stessa legge. I piani sono approvati entro 30 giorni dall’accertamento dello stato di danneggiamento. La provincia può autorizzare i proprietari/conduttori dei fondi in possesso licenza di caccia ad eseguire direttamente gli abbattimenti. Negli istituti faunistici pubblici e nei centri privati produzione selvaggina, gli abbattimenti possono essere attuati sempre dalla polizia provinciale o sotto il suo coordinamento, da proprietari/conduttori dei fondi dai soggetti di cui all’art. 51 e dell’art. 37 della L.R. 3/94. Gli interventi nelle ZRC hanno l’obbligo dell’eradicazione del cinghiale.
6) Negli istituti privati, gli interventi sono attuati dal titolare avvalendosi dei soggetti di cui all’art. 37. In caso di inerzia gli interventi sono eseguiti dalla provincia che ne addebita i costi al titolare.
7) Nelle aree protette di cui alla L.R. 49/95 interviene la provincia qualora non siano efficaci le normali pratiche di gestione.
8) Per gli interventi su Cervidi e Bovidi attuati con i piani straordinari sono privilegiati gli opzionisti D).
9) La Regione invia diffida alla provincia nel caso di non rispetto degli adempimenti connessi alla attuazione dei piani straordinari e, nel caso, esercita potere sostitutivo.
10) L’ATC nella assegnazione dei cacciatori nei distretti di caccia di selezione privilegia gli opzionisti D). Il distretto non può essere dichiarato saturo sino a che il numero dei cacciatori iscritti è inferiore alla metà dei capi da abbattere. L’ATC può destinare sino al 30% dei capi in abbattimento a cacciatori non iscritti e non abilitati, purché da questi accompagnati. La provincia può disciplinare la caccia di selezione con l’uso dell’arco.
11) Entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione delle modifiche sopra riportate, le province provvedono ad adeguare i piani di gestione vigenti degli ungulati con le indicazioni relative alle densità sostenibili e provvedono, ove necessario all’adozione dei piani straordinari. Gli atti debbono pervenire alla competente struttura della Giunta regionale.

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