lunedì 8 febbraio 2010

Le modifiche alla norme regionali sulla caccia

Il 27 gennaio scorso la Regione Toscana ha approvato le modifiche alle due principali norme regionali sulla caccia: la LR 20/2002 (relativa al Calendario Venatorio) e la L.R. 3/94 (inerente le disposizioni attuative della Legge dello Stato 157/92). La Provincia di Pisa ha portato contribuiti significativi (finalizzati soprattutto alla necessità di semplificazione e di chiarezza tecnico-amministrativa) durante il lungo percorso di discussione iniziato oltre un anno e mezzo fa e culminato nella Conferenza Regionale sulla Caccia del febbraio 2009.
“Una buona legge – afferma Giacomo Sanavio, Assessore allo Sviluppo Rurale e Difesa Fauna della Provincia di Pisa – che cerca di tenere unite le ragioni della caccia conservativa, della tutela dell’ambiente, della salvaguardia dell’agricoltura e delle sue produzioni. Gran parte delle modifiche apportate hanno riguardato la necessità di gestire meglio i danni alle coltivazioni, alle attività umane ed agli ecosistemi creati dal cinghiale e, in minor misura, dagli altri ungulati. La Provincia di Pisa, prima in Toscana, aveva già nella prima metà del 2008 posto in essere un Piano straordinario di controllo del cinghiale e del daino in tempi/aree in divieto di caccia, rispondendo, con la collaborazione attiva dei cacciatori, alla necessità di gestire in modo organico ed omogeneo le popolazioni di tali specie, con piani complessivi e coordinati che riguardino tutto il territorio occupato e sensibile. Allo stesso modo – prosegue Sanavio - con le modifiche alla legge regionale è stata accolta la proposta della Provincia di Pisa del piano di controllo sul colombo, altra specie che causa forti danneggiamenti alle coltivazioni. In materia di sicurezza è stato inserito a livello regionale l’obbligo di indumenti ad alta visibilità per la caccia al cinghiale ed è stata prevista la presenza una nuova materia d’esame, quella della sicurezza nelle azioni di caccia, per gli aspiranti cacciatori. Rispetto a questa delicata materia – precisa Sanavio - avevamo preso impegni chiari con il precedente Consiglio Provinciale. A tal proposito, mi preme anche sottolineare che le modifiche in materia di caccia, hanno rafforzato il compito di coordinamento in materia di vigilanza venatoria da parte delle Province”.
“ Quello toscano, con i suoi limiti, è stato un percorso utile – ha concluso Sanavio – sul quale è stato possibile costruire convergenze tra i vari soggetti coinvolti (cacciatori, agricoltori, ambientalisti), evitando contrapposizioni ideologiche o colpi di mano come invece sta avvenendo a livello nazionale”.


Queste in estrema sintesi le principali novità apportate alla L.R. 3/94.
1) La Regione disporrà d’ora in avanti le linee di pianificazione faunistica comuni per tutte le province. La approvazione del Piano Faunistico Regionale che sarà contenuto nel Piano Agricolo Regionale, precederà l’approvazione dei Piani Faunistici Provinciali, dando una evidente maggiore omogeneità alla gestione dei problemi comuni.
2) Il PAR diviene quindi anche per la caccia e la gestione faunistica,il contenitore della programmazione delle attività condotte nelle aree agro-forestali del territorio regionale ed i Piani Provinciali avranno una durata analoga. Tutta la gestione delle risorse economiche legate all’attuazione della normativa sulla gestione faunistica e sulla caccia, inclusi i finanziamenti e le modalità di rendicontazione acquisisce una nuova connotazione, legata ai meccanismi di gestione del PAR.
3) Viene istituito un osservatorio regionale per la fauna e l’attività venatoria, avente il compito di raccogliere ed aleborare in modi omogenei i dati relativi a tutte le province toscane, con la possibilità di analizzare in tempi rapidi i punti critici della gestione di specie, ambienti ed attività.
4) Viene rafforzata sia la autonomia gestionale degli Ambiti Territoriali di Caccia, sia i compiti di coordinamento e controllo su di essi da parte della Provincia.
5) Viene semplificata la procedura di creazione e modifica dei confini delle aree a divieto di caccia (Oasi, ZRC e ZRV) con la pubblicazione negli albi pretori dei comuni dei confini delle aree protette, mentre la notifica rimane obbligatoria solo per le aziende agricole incluse.
6) Anche gli istituti faunistici privati vengono maggiormente finalizzati alle diverse vocazioni (naturalistiche o produttive) già previste in passato, e diminuisce la superfice minima per l’istituzione delle Aziende Agrituristico-Venatorie (da 200 a 100 ettari).
7) Vengono semplificate le procedure per la richiesta di vietare la caccia nei fondi rustici di proprietà, ancorandola alla pubblicazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale;
8) La apposizione delle tabelle perimetrali degli istituti viene permessa anche con l’utilizzo di fascette su alberi, eliminando i costi di apposizione dei pali e permettendo un più semplice mantenimento e visibilità delle delimitazioni.
9) La pubblicazione delle informazioni relative alle aree a gestione diffetrenziata del territorio (aree di divieto di caccia, Istituti) sarà annualmente effettuata mediante cartografie informatizzate inserite nel sito della Provincia.
10) Particolare attenzione nelle modifiche normative è prestata alla limitazione dei danni alle colture agricole, mediante una serie di misure volte a favorire la gestione integrata delle popolazioni di ungulati selvatici, partendo dalla possibilità di caccia nelle aziende agrituristico-venatorie, sino alla adozione di piani straordinari di controllo da attuare sia nelle aree cacciabili che in quelle poste in divieto di caccia;
11) Vengono allo scopo rafforzate alle province le deleghe per la la gestione delle modalità di attuazione delle forme di caccia e controllo, e tra i soggetti attuatori degli interventi vengono considerati abilitati automaticamente i cacciatori di selezione e quelli iscritti alle squadre di caccia al cinghiale.
12) La gestione commerciale e l’utilizzo delle carni della selvaggina abbattuta per sagre e manifestazioni gastronomiche viene, contrariamente al passato, ammessa.
13) lLa gestione dei danneggiamenti all’agricoltura prevede la possibilità di attuare forme di controllo anche sul colombo di città, sulla tortora dal collare orientale e sullo storno, che potranno essere attuati da personale allo scopo abilitato con corsi organizzati dalla provincia.
14) La sicurezza delle azioni di caccia viene posta in maggiore risalto rispetto al passato, con l’obbligo di indossare indumenti ad alta visibilità nella caccia al cinghiale e con la imposizione di una nuova specifica materia d’esame per i neo-cacciatori;
15) Riguardo agli appostamenti di caccia, la nuova normativa definisce in modo chiaro la necessità di comunicazione al Comune rispetto alla loro costruzione, pur chiarendo che essi esulano dalla normativa edilizia;
16) Nel campo della vigilanza sulla caccia anche la polizia municipale e le guardie delle comunità montane vengono equiparate alle guardie della provincia. Si specifica altresì che le guardie ambientali volontarie che possono esercitare le attività di controllo in materia di caccia sono solo quelle in possesso di specifico attestato. Inoltre viene ribadito il concetto che il coordinamento della vigilanza volontaria deve essere effettuato dalle province.

Riguardo alla L.R. 20/02 (Calendario Venatorio), queste le principali novità:
1) Obbligo di indumenti ad alta visibilità per la caccia al cinghiale in battuta.
2) L’allenamento dei cani non sarà più consentito nelle aree agricole soggette a danneggiamento, anche se non tabellate;
3) Sarà obbligatorio segnare sul tesserino venatorio l’abbattimento della Beccaccia subito dopo il recupero, e analogamente, come per il fagiano, dovrà essere cerchiato l’avvenuto deposito dell’animale.
4) Alle province sarà inoltre data la facoltà di regolamentare la caccia alla beccaccia con l’uso del cane.
5) i cacciatori di selezione non dovranno più segnare il tesserino venatorio regionale tra la terza domenica di settembre ed il 31 di gennaio.
6) Si amplia di oltre un mese la caccia al cinghiale che potrà essere svolta anche in caso di terreno innevato

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